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Fiscale - Corretta applicazione dell’aliquota iva sulle stufe a pellet

Corretta applicazione dell’aliquota iva sulle stufe a pellet

applicazione aliquota iva sulle stufe a pellet


Riprendiamo una risposta dell’Agenzia delle Entrate ad una consulenza giuridica del 22 maggio 2014, che fornisce un chiarimento sulla corretta aliquota IVA applicabile alla fornitura di stufe a pellet, nelle ipotesi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, realizzati su fabbricati a destinazione abitativa, ed in particolare se è possibile assimilarle alle caldaie e quindi applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% nelle limitazioni previste dalla legge.

Si ricorda infatti che il trattamento previsto per i beni significativi, individuati nell’elenco contenuto nel Decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.

Secondo l´Agenzia delle Entrate appare evidente la difficoltà di ricercare una corretta definizione del bene ´caldaia´ e del bene ´stufa´, in quanto il mercato offre prodotti che, indipendentemente dalla comune denominazione utilizzata, possono essere riconducibili all´uno o all´altra tipologia, sulla base delle caratteristiche sia tecniche che funzionali.

L´Agenzia tributaria spiega che proprio sulla base delle caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti è possibile assimilare alle caldaie, e dunque ai beni significativi contenuti nel D.M. 29 dicembre 1999, quei generatori, nello specifico alimentati a pellet, che utilizzano l´acqua come fluido vettore, indipendentemente dalla denominazione commerciale utilizzata.

Al contrario, non possono essere considerate caldaie, e dunque ´beni significativi´, quegli impianti finalizzati a riscaldare solo l´ambiente in cui si trovano, non avendo canalizzazioni per il trasporto del calore prodotto in altri locali.

In sostanza è il diverso utilizzo della stufa a pellet che determina l´inquadramento ai fini IVA. Sotto il profilo funzionale, dunque, le stufe a pellet possono essere utilizzate come:

- impianti generatori di calore, da utilizzare per riscaldare l´acqua che alimenta il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria;
- impianti utilizzati per il solo riscaldamento dell´ambiente, senza possibilità di produrre acqua sanitaria e di riscaldare l´acqua che alimenta il sistema di riscaldamento.

Nel primo caso le stufe sono riconducibili per le caratteristiche tecniche alle caldaie, in quanto realizzano un passaggio di calore verso un fluido, ed è quindi possibile applicare l´Iva agevolata al 10%.

Le stufe assimilabili invece alla seconda tipologia, sono escluse in quanto trasferiscono l´energia prodotta dalla combustione direttamente all´aria per irraggiamento, non rientrando dunque tra i ´beni significativi´. Tuttavia l´Agenzia delle Entrate specifica che, nell´ambito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su un edificio a scopo prevalentemente abitativo, questa seconda tipologia dovrà essere considerata parte indistinta della prestazione di servizi: prestazione che, se realizzata potrà essere assoggettata all´aliquota Iva del 10%.


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Tag: Stufa a pellet - iva
Presente nella categoria: Fiscale


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