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Climatizzazione - Nuove prescrizioni trattamento acqua

Nuove prescrizioni trattamento acqua

Le novità introdotte al Decreto Edifici riguardano anche i sistemi di trattamento dell’acqua d’alimento degli impianti termici.

Il 1 ottobre 2015, con l’entrata in vigore del “Decreto Edifici” (DM 26.06.2015), il DPR 59/09 è stato abrogato.
Il DPR 59/09 forniva precise indicazioni circa la durezza dell’acqua di alimentazione degli impianti termici:

DPR 59/09, Art.4, P.to 14: Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d´uso all´articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all´articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all´articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e´ prescritto:

a )in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell´impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2 un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;

b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell´impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva le prescrizioni dell’abrogato DPR 59/09

Tabella riassuntiva le prescrizioni dell abrogato DPR 59/09

Tabella riassuntiva le prescrizioni dell’abrogato DPR 59/09

Nel “nuovo” DM 26.06.2015, le disposizioni inerenti i sistemi di trattamento dell’acqua negli impianti termici sono contenute nel comma 5; P.to 2.3 – “Prescrizioni” dell’allegato 1 alla parte “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”:

ALLEGATO 1(Articoli 3 e 4) - CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
P.to 2.3 – Prescrizioni; comma 5:
“In relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l’applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico. Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell’acqua di impianto. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.”

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva le prescrizioni del “nuovo” Decreto Edifici


Tabella riassuntiva le prescrizioni del DM 26.06.2015

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli impianti di nuova costruzione o sottoposti a riqualificazione1 o nel caso di sola sostituzione del generatore.

L’installatore all’atto della nuova realizzazione o ristrutturazione/sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva, deve provvedere all’installazione di un idoneo sistema di trattamento dell’acqua in conformità alla UNI 8065:1989.
Ad installazione ultimata l’installatore dovrà completare la relativa scheda n. 2 - “Trattamento acqua” del Libretto di impianto di climatizzazione (Cfr DM 12/02/2014), oltre alle altre schede di sua competenza.

Il manutentore, all’atto delle visite periodiche presso i clienti, dovrà verificare la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento acqua, ove previsti. Eventuali difformità in merito riscontrare devono essere annotate nel campo osservazioni.

1 Per “riqualificazione energetica” gli interventi che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio, come ad esempio la nuova installazione o la ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.



Keywords:

decreto edifici, DPR 59/09, dpr 59 2009, uni 8065, normativa acqua, acqua,


Tag: normativa - legge - normativa acqua - acqua
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