Focus sull´applicazione della ritenuta d’acconto nei bonifici effettuati per usufruire delle detrazioni.
L´articolo 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 122/2010, ha introdotto per imprese e professionisti una ritenuta d’acconto del 10% che deve essere effettuata dalle Banche e da Poste Italiane S.p.A. direttamente sull´importo dei bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare della detrazione fiscale (50% e 65%).
La stessa disposizione, che inizialmente prevedeva l’applicazione di una ritenuta del 10%, è stata poi ridotta al 4% per poi essere rialzata all´8% dal 1° gennaio 2015 (Legge di Stabilità 2015).
Si ricorda che le Banche o Poste Italiane, ovvero il sostituto d’imposta che opera la ritenuta d’acconto e la versa all´erario, dovranno rilasciare al beneficiario del bonifico (ossia l’impresa che ha effettuato i lavori) le certificazioni delle ritenute, a chiusura dell’anno fiscale.
L´Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale ritenuta deve essere operata sull´importo del bonifico che non comprende l´IVA.
Con la Circolare n. 40/2010 viene inoltre chiarito il caso in cui il committente sia un soggetto già tenuto ad operare una ritenuta d´acconto, come ad esempio quello dell’intervento di manutenzione da effettuare presso un condominio. In questo caso la normativa prevede già che sulle “prestazioni relative a contratti d’appalto di opere e servizi” versati alle imprese il condominio effettui delle ritenute rispettivamente del 4%; il rischio, quindi, è di vedere effettuata una doppia ritenuta.
L´Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di servizi e lavori svolti nell´ambito di lavori per i quali il committente si avvale della detrazione fiscale del 36% o del 55%, l´unica ritenuta applicabile è quella introdotta dal D.L. 78/2010 che, prevale sulla normativa ordinaria. In pratica, quando un´impresa fattura ad un condominio che effettua lavori per i quali intende avvalersi delle agevolazioni fiscali, sulla fattura non deve essere riportata la ritenuta di norma operata (4%), bensì verrà applicata unicamente la ritenuta dell’8%.
Si ricorda che i soggetti che intendono richiedere le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (detrazione 50%) o per le riqualificazioni energetiche (Ecobonus 65%) dovranno effettuare appositi bonifici bancari o postali da cui risultino:
- Causale del versamento, con riferimento alla norma
- Codice fiscale del beneficiario della detrazione
- Codice fiscale o numero di partita iva del beneficiario del pagamento.
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