Il trattamento dell’acqua è obbligatorio anche per l’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria?
Nel corso degli anni le disposizioni legislative in merito al trattamento dell’acqua negli impianti termici hanno subito diverse variazioni.
La norma di riferimento per il trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile è la UNI 8065:1989, e stabilisce le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua utilizzata durante l’esercizio dell’impianto di climatizzazione invernale e/o produzione acqua calda sanitaria (ACS).
La pubblicazione del D.M. 26 Giugno 2015, conosciuto come “Decreto edifici”, in vigore dal 1° Ottobre 2015, ha introdotto molti elementi di novità nel panorama legislativo, fra i quali dei nuovi requisiti minimi per gli impianti termici nuovi o “ristrutturati”.
Il punto 2.3 Comma 5 dell’allegato 1 prevede che il trattamento di condizionamento chimico dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, sia sempre obbligatorio.
Punto 2.3 Comma 5; allegato 1 al DM 26 Giugno 2015.
In relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l’applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico. Per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell’acqua di impianto. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
Oltre al trattamento dell’acqua previsto per il circuito di riscaldamento è obbligatorio anche il trattamento per l’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria?
Con riferimento al documento “Chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia” pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel mese di agosto u.s, è possibile asserire che il trattamento dell´impianto di acqua calda sanitaria di cui al paragrafo
2.3, comma 5 dell’Allegato 1, è obbligatorio per gli impianti termici per la climatizzazione invernale, indipendentemente dal fatto che l’impianto produca o no acqua calda sanitaria.
Per gli impianti di climatizzazione invernale che producano anche acqua calda sanitaria, il trattamento è obbligatorio per entrambi i circuiti.
Tale trattamento è comunque consigliabile anche per gli impianti di sola produzione di acqua calda sanitaria.
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