Focus della norma Uni 10738 che definisce come valutare i requisiti minimi di sicurezza degli impianti domestici e similare alimentati a gas naturale o gpl.
La norma Uni 10738, pubblicata nel 2012, ha una finalità importante ovvero quella di definire i criteri con cui valutare i requisiti minimi di sicurezza degli impianti. Si rivolge, in modo specifico, a impianti domestici e similari, alimentati a gas naturale o gpl, al servizio di apparecchi utilizzatori che abbiano singola potenza non superiore ai 35 kW.
E’ importante specificare che la Uni 10738 è una norma di verifica e per tale motivo non può essere utilizzata come regola durante la fase di installazione, trasformazione e rifacimento impiantistico.
Ciononostante la norma è di interesse per le figure degli installatori che, se interessati a produrre la rispondenza di un impianto, dovranno necessariamente seguire l’iter di verifica dettato dalla Uni 10738. Anche le figure dei manutentori dovranno fare riferimento ai parametri di verifica indicati dalla norma; un esempio è quello inerente il rapporto di efficienza energetica che include anche valutazioni di sicurezza sull’impianto, il cui criterio logico è appunto la Uni 10738.
Di seguito un’immagine riepiloga alcune casistiche e i soggetti interessati.
La norma Uni 10738 identifica una serie di verifiche che riguardano:
- Impianto interno
- Apparecchi, bombole e locali di installazione
- Sistema di evacuazione dei prodotti della combustione
- Sistema di scarico della condensa
Le verifiche effettuate sono di tipo visivo e strumentale e per ognuna di esse è possibile identificare tre tipologie di esito:
- Idoneo al funzionamento
- Idoneo al funzionamento temporaneo
- Non idoneo al funzionamento
Tutti gli esiti, di ogni singola verifica, vengono riportati all’interno di uno specifico documento ovvero il rapporto tecnico di verifica, ed anch’esso riporterà un giudizio globale che potrà essere appunto di idoneità, idoneità temporanea e non idoneità. Nel caso di idoneità l’impianto può continuare a funzionare, per idoneità temporanea si intende che entro 30 giorni le anomalie riscontrate devono essere risolte. Nel caso della non idoneità, invece, l’impianto dovrà necessariamente essere messo fuori servizio, al fine di preservare la sicurezza, e le anomalie dovranno essere risolte prima della futura rimessa in esercizio.
Il rapporto tecnico di verifica deve essere firmato dall’operatore che ha effettuato la verifica e dall’utilizzatore dell’impianto.
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