Sono obbligato a rispettare tutte le misure sulla sicurezza anche con un solo lavoratore? E se fosse un apprendista? O uno stagista?
Molto spesso ci viene chiesto se assumere un solo lavoratore obbliga alle stesse misure, in materia di igiene e sicurezza, previste nel caso in cui si assumano diversi dipendenti.
Il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i.) stabilisce che il rispetto degli adempimenti non dipende dalla tipologia di rapporto utilizzata ed individua come “lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Basta quindi avere anche un solo lavoratore pagato con i voucher, o addirittura uno stagista, perché scattino gli obblighi sulla salute e la sicurezza, in funzione del tipo di attività svolta, della sede di lavoro, dell’organizzazione e della grandezza dell’azienda.
Ecco alcuni fra i principali obblighi:
- Valutazione dei rischi e redazione del cosiddetto del documento sulla valutazione dei rischi (Dvr): in questo documento il datore di lavoro deve definire in forma scritta tutti i rischi presenti in azienda, relativamente alla salute e alla sicurezza. Se uno o più lavoratori svolgono l’attività anche fuori dall’azienda, i rischi vanno comunque valutati e le misure di sicurezza rispettate. Il Dvr deve essere aggiornato periodicamente, ad esempio se cambiano le mansioni o i macchinari utilizzati, o se un lavoratore si trova in condizioni particolari. All’interno del Dvr vengono definite anche tutte le misure di riduzione o prevenzione dei rischi… Spetta sempre al datore di lavoro farle rispettare.
- Per gli appalti, deve essere redatto un particolare Dvr che preveda anche il rischio di interferenza tra lavoratori di aziende diverse (DUVRI).
- Organizzare la sicurezza in azienda assegnando dei precisi compiti sulla sicurezza, designando delle apposite figure, che sono:
- il medico competente, che si occupa di visitare periodicamente i luoghi di lavoro e della sorveglianza sanitaria (visite mediche periodiche), se le mansioni la prevedono;
- l’Rspp (responsabile del servizio prevenzione e protezione). Può essere anche il datore di lavoro stesso, ma per farlo deve frequentare appositi corsi; può essere affiancato dagli Aspp, gli addetti al servizio prevenzione e protezione;
- l’addetto al primo soccorso, che può essere il datore di lavoro stesso se l’azienda ha meno di 5 lavoratori; (è necessaria la frequenza di un apposito corso per ricoprire la funzione)
- l’addetto antincendio, che può essere il datore di lavoro stesso se l’azienda ha meno di 5 lavoratori; (è necessaria la frequenza di un apposito corso per ricoprire la funzione)
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls),che viene eletto dai lavoratori (deve frequentare un apposito corso per ricoprire la funzione)
- Provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, con un numero di ore crescente a seconda del rischio presente in azienda. Anche Rspp, Aspp, addetti alle emergenze, Rls, dirigenti e preposti devono frequentare i corsi appositamente previsti per queste figure.
- Individuare e fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori di tutte le disposizioni
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