Gli impianti termici, installati in edifici di nuova realizzazione o ristrutturati, possono continuare ad assicurare, per tutto il 2017, una copertura dei consumi energetici con fonti rinnovabili pari al 35%, Questo è stato stabilito dal decreto Milleproroghe (DL 244/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2016).
L’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per la produzione acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento era stato stabilito dal D.Lgs 28/2011 e s.m.i, fissando delle percentuali di copertura in base alla data di presentazione del titolo abilitativo.
Dal 1° gennaio 2017, la percentuale sarebbe passata da 35% al 50%: con il Decreto Milleproroghe, l’aumento della percentuale di copertura da fonti rinnovabili slitta al 1° gennaio 2018.
Pertanto gli impianti termici potranno continuare ad assicurare una copertura dei consumi con fonti rinnovabili pari al 35%.
Di seguito presentiamo come sono stati modificati i termini del D.Lgs 28/2011 (Allegato 3, art. 11, comma 1).
D.Lgs 28/2011 - Allegato 3, art. 11, comma 1
In rosso le modifiche apportate dal Decreto Milleproroghe
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1.Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essereprogettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a)il 20 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b)il 35 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 al 31 dicembre2017;
c)il 50 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 1° gennaio 2018.
2.Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamenteenergia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Con “edificio sottoposto a ristrutturazione importante” si intende un edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
- edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale deglielementi edilizi costituenti l´involucro
- edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria
Ricordiamo che gli obblighi di cui all’Allegato 3 del D.Lgs 28/2011 sono:
- ridotti del 50% nei centri storici
- incrementati del 10% negli edifici pubblici
Sono ammesse delle deroghe ai predetti obblighi nel caso di impossibilità tecnica, la quale deve essere asseverata da un professionista abilitato dopo aver escluso l’applicabilità di tutte le soluzioni tecnologiche disponibili.
Si ricorda, infine, che le leggi regionali possono stabilire (o aver stabilito) incrementi dei valori di cui all´allegato 3 del D.Lgs 28/2011.
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