Chiarimenti sugli interventi ammessi alle detrazioni fiscali: i casi della sostituzione caldaia e vasca e sanitari.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 chiarisce alcuni aspetti in materia di interventi ammessi alle agevolazioni fiscali attraverso quesiti posti dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e altri soggetti.
Viene chiarito che l’intervento di sostituzione della caldaia, essendo un intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, e quindi qualificabile come “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Viene comunque ribadito il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito degli interventi “effettuati per il conseguimento di risparmi energetici” (lettera h dell’art. 16-bis del TUIR).
Si ricorda che possono accedere al bonus arredi tutti i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si tratta di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Un altro punto affrontato nella circolare riguarda la fruizione della detrazione per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con sportello apribile o con box doccia (come capita di riscontrare in alcune pubblicità televisive). In questo caso l’Agenzia delle Entrate chiarisce questo tipo di interventi “si qualificano come interventi di manutenzione ordinaria in quanto interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (art. 3 del DPR N. 380/2001).
Viene chiarito inoltre che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non è agevolabile neanche come intervento diretto all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie.
In generale, è possibile fruire della detrazione nel caso in cui la sostituzione della vasca e/o dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta, come ad esempio, il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.
Gli argomenti, di interesse per il nostro settore idrotermosanitario, sono affrontati nei punti 1.5 e 1.6 della Circolare.
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