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Fiscale - Conto termico 2.0: accesso diretto

Conto termico 2.0: accesso diretto

Focus di approfondimento sulle procedure per l’accesso al nuovo Conto Termico e sulla modalità di accesso diretto

Il 29 luglio scorso sono state pubblicate le Regole applicative relative al nuovo Conto Termico 2.0 (Decreto 16 febbraio 2016). In questo approfondimento riepiloghiamo e dettagliamo maggiormente le varie procedure di accesso all’incentivo; in particolare ci concentriamo sulla modalità di accesso diretto.

Prima di iniziare a presentare la modalità di accesso diretto, ricordiamo che le domande di richiesta dell’incentivo vanno presentate esclusivamente attraverso il Portaltermico, il portale messo a disposizione dal GSE (Gestore Servizi Energetici), l’ente che gestisce il meccanismo incentivante.

Il Soggetto Responsabile (il soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi e che ha diritto all’incentivo) presenta la scheda-domanda entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, avviando così il procedimento amministrativo.

Per data di conclusione dei lavori dell’intervento si intende la data di ultimazione dei lavori. La data di conclusione dell’intervento deve essere univocamente individuata nell’asseverazione di conformità al progetto delle opere realizzate, rilasciata dal tecnico abilitato o dal direttore lavori, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 192/05; oppure in altri casi attraverso una dichiarazione del Soggetto Responsabile (ad esempio per la procedura semplificata del Catalogo apparecchi). In caso di multi-intervento, la data in questione è quella di conclusione dell’ultimo intervento. La data di conclusione dell’intervento non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento.

L’istruttoria si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, al netto dei tempi impiegati dal Soggetto Responsabile per fornire eventuali integrazioni e/o osservazioni. In caso di presentazione della domanda oltre il termine di 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, oppure oltre i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la relativa scheda-domanda, l’istanza sarà considerata inammissibile. Saranno, inoltre considerate inammissibili le richieste di incentivo trasmesse tramite canali diversi dal Portaltermico.
Il GSE si riserva nell’ambito di istruttoria, di effettuare ulteriori approfondimenti, chiedere integrazioni, anche alle Amministrazioni e/o agli Enti competenti al rilascio di titoli autorizzativi.

Riepiloghiamo di seguito i passaggi relativi la modalità di accesso diretto all’incentivo.

Una volta effettuata la registrazione del Soggetto Responsabile al seguente link: https://applicazioni.gse.it/ vanno inseriti sul Portaltermico tutti i dati relativi a:
 - sistema edificio-impianto (informazioni anagrafiche sull’edificio/unità immobiliare e sugli impianti tecnologici pre-esistenti)
 - caratteristiche degli interventi per i quali si richiede l’accesso agli incentivi
Inseriti tali dati, il Portaltermico assegna automaticamente un codice richiesta numerico che identifica univocamente la richiesta d’incentivo e rilascia una ricevuta relativa all’apertura del procedimento amministrativo.

Al momento dell’invio della scheda-domanda occorre sempre trasmettere:
 - documentazione specifica in base alla tipologia di intervento
 - fatture e ricevute dei bonifici o altre ricevute dei pagamenti effettuati (ad esempio carte di credito)

In altri casi possono essere richiesti ulteriori documenti:
 - delega, sottoscritta dal Soggetto Responsabile e corredata da documento di identità in corso di validità, nel caso in cui intenda delegare un soggetto terzo a operare sul Portaltermico in proprio nome e per proprio conto
 - copia del relativo contratto di rendimento energetico o di servizio energia, corredata da idonea dichiarazione di rispondenza ai requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 del D.lgs.102/14 o dall’Allegato II del D.lgs. 115/08 da cui si evinca il dettaglio delle spese sostenute (di cui all’art. 5 del Decreto), in conformità ai modelli previsti nell’Allegato 2 delle Regole applicative, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCo che opera in nome e per conto di una PA o di un Soggetto privato
 - autorizzazione del proprietario dell’edificio/immobile su cui l’intervento è realizzato, nel caso in cui il Soggetto Responsabile non sia il proprietario dell’edificio/immobile.

Al termine del caricamento della documentazione è molto importante verificare la correttezza dei dati inseriti nella scheda, in quanto una volta confermati, non sarà più possibile modificarne il contenuto.
All’avvenuta conferma di ricezione dell’istanza, il Portaltermico rende disponibile la “Richiesta di concessione degli incentivi” precompilata, comprensiva delle condizioni contrattuali generali e della tabella riportante l’importo indicativo degli incentivi che il Soggetto Responsabile è tenuto a stampare e sottoscrivere anche nelle sezioni dedicate alle condizioni generali contrattuali e all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03. La presente istanza firmata dovrà essere caricata sul Portaltermico unitamente alla copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità.
Nel caso in cui vengano apportate manualmente modifiche, integrazioni e/o alterazioni alla richiesta di concessione degli incentivi, la richiesta di iscrizione sarà considerata inammissibile.

A questo punto il GSE avvia il processo di valutazione, che si può concludere con comunicazione di esito positivo e quindi il riconoscimento dell’incentivo richiesto oppure, in mancanza dei requisiti previsti dal Decreto, il rigetto dell’istanza.

L’ammissione agli incentivi è comunicata dal GSE al Soggetto Responsabile mediante lettera di “avvio incentivo” notificata all’indirizzo mail indicato e resa disponibile sul Portaltermico. A questo punto il Soggetto Responsabile è tenuto ad accettare informaticamente la scheda-contratto, comprensiva della tabella incentivi e delle condizioni contrattuali.

Il GSE provvede, tramite bonifico bancario a favore del Soggetto Responsabile, alla liquidazione dell’incentivo così come calcolato nella scheda-contratto con una rata annuale della durata di 2/5 anni o con un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo non sia superiore a 5.000 euro.
Con riferimento alle richieste multi-intervento, l’ammontare dell’incentivo è da intendersi pari alla somma degli incentivi relativi ai singoli interventi. La prima rata dell’incentivo sarà erogata entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda-contratto.
Per gli interventi realizzati dalla PA, ad esclusione delle Cooperative di Abitanti e delle Cooperative Sociali, anche per il tramite di ESCo, è prevista l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a 5.000 euro.



Keywords:

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Tag: leggi - normative - incentivi - conto termico
Presente nella categoria: Fiscale


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