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Gas - Promemoria per i controlli apparecchiature F-Gas

Promemoria per i controlli apparecchiature F-Gas

Da gennaio cambia l’unità di misura dei limiti soglia per i controlli delle perdite

Il Regolamento F-gas n. 517/2014, vigente dal 1 gennaio 2015, prevede l’obbligo di effettuare periodicamente controlli di assenza delle perdite su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti f-gas.
Fino al 31 dicembre 2016 l’obbligo di controllo perdite e compilare il registro dell’apparecchiatura, riguarda solo le apparecchiature che hanno un contenuto di gas refrigerante superiore a 3 kg (o 6 kg per le apparecchiature ermeticamente sigillate).

Dal 1 gennaio 2017 l’obbligo di effettuare il controllo delle perdite, così come definito dal Reg. UE n. 517/2014, riguarda le apparecchiature contenenti quantitativi di gas refrigerante ad effetto serra pari o superiore a 5 Tonnellate di CO2 equivalente o 10 Tonnellate di CO2 equivalente per le apparecchiature ermeticamente sigillate.
La Tonnellata di CO2 equivalente è un’unità di misura che permette di pesare insieme emissioni di gas serra diversi con differenti effetti climalteranti (identificati da un coefficiente chiamato GWP); I GWP dei vari gas sono stati elaborati dall’Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC e sono riportati negli allegati I, II e IV o, nel caso delle miscele, calcolati a norma dell’allegato IV del Reg. CE 517.
Le Tonnellate di CO2 equivalente si calcolano moltiplicando la quantità di refrigerante (espressa in kg) per il suo potenziale di riscaldamento globale (GWP) e dividendo per 1000.
Di seguito alcuni esempi:

apparecchiature F-gas

L’obbligo di dotare la pompa di calore/climatizzatore del registro dell’apparecchiatura e far effettuare i controlli delle perdite vale per tutte le “installazioni”(sia nuove che preesistenti) ed è responsabilità dell’operatore, ossia il proprietario dell’apparecchiatura dell’impianto, qualora non abbia delegato una terza persona all’effettivo controllo sul funzionamento degli stessi.
Il registro dell’apparecchiatura è rilasciato e compilato dal tecnico incaricato di effettuare il controllo periodico delle perdite, che deve essere abilitato ai sensi del DM 37/2008 e possedere la certificazione f-gas personale e aziendale.
Sul registro dell’apparecchiatura si devono riportare i seguenti dati:
 - dati identificati dell’operatore
 - dati tecnici dell’impianto e delle singole apparecchiature
 - dati identificativi del tecnico e dell’azienda certificata f-gas
 - elenco interventi di manutenzione effettuati (controllo perdite, aggiunta refrigerante e conseguente motivazione, recupero/eliminazione refrigerante)

Si ricorda che le apparecchiature funzionanti con R-22 (gas ozono lesivo, il cui utilizzo, riciclo e commercializzazione è vietato) non sono soggette alle prescrizioni del Reg. f-gas 517/2014.
In funzione dei quantitativi di gas refrigerante (f-gas), si stabilisce la seguente frequenza dei controlli:

f-gas

Entro il 31 maggio di ogni anno, anche in assenza di interventi, si deve presentare al Ministero dell’Ambiente sul portale isprambiente, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di f-gas relativi ai controlli effettuati l’anno precedente, sulla base dei dati presenti nei rispettivi registri dell’apparecchiatura.
La trasmissione della dichiarazione f-gas è obbligatoria per le apparecchiature con carica di refrigerante superiore ai limiti soglia (es. 3 kg - 5 Ton CO2 eq.) ed è in carico all’operatore.
I modelli di registro dell’apparecchiatura, identificati nei codici RA30IT (per tutte le tipologie di apparecchiature) o RM1IT (per le apparecchiature ad espansione dirette aria-aria), sono visualizzabili nel sito eteam.



Keywords:

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Tag: f-gas - regolamento
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