Disponibili sul sito fgas.it i video riguardanti la procedura per l’iscrizione di persone e imprese al registro telematico f-gas
Persone e imprese che svolgono una o più delle attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d´aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra (f-gas), devono essere in possesso della certificazione di persona e di impresa per poter operare su tali apparecchiature.
Di seguito le attività rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento f-gas :
- installazione (di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d´aria e pompe di calore contenenti f-gas),
- manutenzione o riparazione (di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d´aria e pompe di calore contenenti f-gas)
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra (di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d´aria e pompe di calore contenenti f-gas);
- controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d´aria dei veicoli a motore
Ricordiamo che persone e imprese, per poter ottenere la certificazione, devono iscriversi obbligatoriamente al Registro telematico f-gas. Quindi l’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere la certificazione. Se non sono iscritte al Registro f-gas, persone e imprese non possono ottenere la certificazione.
Il Registro telematico f-gas rimane pienamente attivo, anche dopo la scadenza del termine dell’11 giugno 2013, per consentire ad imprese e persone di iscriversi.
La procedura per iscriversi al registro telematico f-gas è così riassumibile:
- iscrizione della persona al registro telematico f-gas gestito dalle CCIAA , che rilascia un attestato di iscrizione. Al momento dell´iscrizione non c´è più la possibilità di richiedere il certificato provvisorio (la scadenza per l’ottenimento del certificato provvisorio era l’ 11 giugno 2013)
- iscrizione dell´ impresa al registro telematico f-gas, gestito dalle CCIAA, che rilascia un attestato di iscrizione. Al momento dell´iscrizione non c´è più la possibilità di richiedere il certificato provvisorio (la scadenza per l’ottenimento del certificato provvisorio era l’ 11 giugno 2013); l´impresa deve dichiarare quali persone, in possesso di certificato, intenderà impiegare
- la persona sostiene e supera l’esame teorico e pratico presso un organismo di certificazione accreditato e riceve il certificato definitivo
- l’impresa richiede e ottiene la certificazione da un organismo di certificazione a seguito della verifica che l´impresa impieghi personale certificato in numero congruo, che abbia le attrezzature sufficienti e che abbia un piano di qualità
- una volta che sia il personale che l´impresa sono certificate, l´impresa può svolgere le attività di cui al DPR 43/2012.
Al fine di facilitare la procedura di iscrizione della persona e dell’impresa al registro telematico f-gas, sono disponibili i video tutorial sul sito www.fgas.it.
Di seguito la schermata del sito fgas.it con l’indicazione della posizione dei video.
Ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. 26/2013, sono previste sanzioni per le imprese e persone che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro e di conseguimento della certificazione di persona e di impresa.
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