Trai i vari registri che il condominio ha l’obbligo di conservare ed aggiornare periodicamente, c’è il Registro della sicurezza e dei controlli prevenzione incendi.
Il Registro della sicurezza e dei controlli prevenzione incendi riguarda tutti i dispositivi, impianti ricadenti nelle attività di cui all’Allegato 1 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Come si vede dalla tabella sotto riportata, tra le attività contemplate dal DPR 15/2011, vengono indicati gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
La tenuta del registro dei controlli antincendio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è disciplinata dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (art. 6) :
1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, hanno l´obbligo di annotare in un apposito registro i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti e attrezzature antincendio, nonché l´informazione ai lavoratori.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l´informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell´attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
I controlli e la manutenzione in materia antincendio devono essere affidati, da parte dell’Amministratore del Condominio ad aziende di idonea capacità opportunamente qualificate e certificate. Su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, le eventuali anomalie segnalate, nonché l’attività di informazione e formazione dei Condòmini, eventuali Dipendenti e persone regolarmente presenti nel condominio.
L’attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda:
- estintori
- idranti e sprinkler
- porte REI
- uscite di sicurezza
- maniglioni antipanico
- luci di emergenza
- pulsanti di sgancio corrente elettrica (es. autorimesse, locali impianti termici, ascensori)
- pulsanti di allarme
- valvole di intercettazione dei combustibili (impianti termici)
- rilevatori di incendio e dispositivi di spegnimento automatico dell’incendio
- evacuatori di fumo e calore.
Il presente documento rappresenta una mera informazione tecnica senza fini orientativi. Le informazioni sopra riportate non esonerano gli operatori dall’osservanza di tutte le prescrizioni previste dalle leggi e dalle normative vigenti anche se non espressamente citate nel documento o intervenute successivamente alla pubblicazione.
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